Sei in: Home > opportunità > Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

In generale, gli effetti dell'apertura delle economie alla concorrenza internazionale sono positivi. La globalizzazione rende infatti più dinamica la competitività e offre nuove prospettive in termini di crescita e di posti di lavoro.
Peraltro, al tempo stesso, tale apertura al commercio mondiale comporta effetti negativi nel contesto economico. L'intensificazione dei flussi commerciali determina in effetti una maggiore concorrenza fra sistemi socioeconomici locali, nazionali e regionali. Ciò causa inevitabilmente danni ai settori meno competitivi ove maggiori sono i costi di adeguamento (riconversione della manodopera e delle strutture produttive). Da ciò risultano talvolta perdite consistenti di posti di lavoro.
Al di là dei Fondi strutturali e della strategia europea per la crescita e l'occupazione, i quali forniscono già una risposta globale a livello della gestione e dell'anticipazione delle sfide connesse alla globalizzazione, tale Fondo specifico è essenziale se si vogliono evitare i rischi di impoverimento individuale persistente.

Obiettivo
Il FEM fornisce un aiuto individuale preciso e limitato nel tempo ai lavoratori personalmente e severamente colpiti da licenziamenti derivanti da trasformazioni profonde negli scambi commerciali internazionali. A termine, le misure previste dal Fondo hanno il fine di aiutare tali persone a trovare un nuovo posto di lavoro e a conservarlo.

Funzionamento
Nel quadro del FEM, sono destinati 500 milioni di euro ogni anno per sostenere il reinserimento e la riconversione professionali dei lavoratori per i quali è stato possibile stabilire un collegamento diretto fra il licenziamento e la globalizzazione.

Il Fondo finanzia:

  • l’aiuto per la ricerca di un posto di lavoro;
  • il riciclaggio su misura;
  • la valorizzazione dell'imprenditorialità;
  • l'aiuto all'occupazione indipendente;
  • "complementi di redditi di attività" speciali a carattere temporaneo (indennità di ricerca del posto di lavoro, aiuti alla mobilità, aiuti alla formazione, misure volte a motivare i lavoratori svantaggiati o anziani a rimanere o a tornare sul mercato del lavoro, ecc.).

Le misure di protezione sociale passive, come le indennità di disoccupazione, non saranno finanziate, per contro, tramite il FEM.

Il numero annuale di lavoratori beneficiari del Fondo dipende al tempo stesso dall'andamento del mercato dell'occupazione, dalle domande ammissibili presentate tramite gli Stati membri e dalle risorse di bilancio disponibili.

Affinché il FEM possa intervenire, la domanda di sovvenzione deve essere presentata da uno Stato membro.

Affinché possa essere ricevibile una domanda di sovvenzione, è necessario che si verifichino determinate condizioni:

  • va dimostrato il collegamento fra le perdite di posti di lavoro subite e le trasformazioni profonde della struttura degli scambi commerciali internazionali, quali una delocalizzazione economica verso un paese terzo, un aumento sostanziale delle importazioni ovvero una flessione rapida del mercato europeo del settore colpito;
  • le perdite di posti di lavoro devono essere almeno pari a 1.000 licenziamenti: o (1) su un periodo di 4 mesi in un'impresa e presso i suoi fornitori o produttori ovvero (2) su un periodo di 9 mesi in zone limitrofe (definite a livello NUTS II;
  • nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte ovvero in circostanze eccezionali, il FEM può intervenire anche se le condizioni d'intervento non ricorrono interamente, allorquando i licenziamenti hanno un'incidenza grave sull'occupazione e sull'economica locale.

I lavoratori beneficiano dell'aiuto del FEM per il tramite degli Stati membri. L'aiuto non è quindi distribuito alle imprese. Inoltre, la durata dell'intervento del Fondo è limitata a 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Il FEM è aperto alle stesse condizioni a tutti gli Stati membri.

Il FEM interviene a complemento di azioni svolte dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, nonché dalle imprese in base alla normativa nazionale e ai contratti di lavoro collettivi.

Il FEM è un fondo di solidarietà e non un fondo di intervento rapido per far fronte ad una situazione di emergenza ovvero di crisi. Inoltre non finanzia la ristrutturazione di imprese o di settori d’attività.

Per quanto attiene alla procedura, ogni intervento del Fondo va sollecitato da uno Stato membro se viene superata la soglia di 1.000 licenziamenti. Tale Stato dovrà allora fornire alla Commissione tutti gli elementi a dimostrazione della ricevibilità della domanda (cfr. Regole del FEM suindicate). Una volta stabilito da parte della Commissione che sia opportuno concedere un contributo finanziario del FEM, questa presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio i quali, in qualità di autorità di bilancio (cfr. articolo 251 del trattato CE relativo alla codecisione danno o meno la loro approvazione e, in caso di parere favorevole, stabiliscono l'importo dell'intervento. I fondi vengono successivamente versati allo Stato membro tempestivamente in un unico versamento da parte della Commissione.

Il bilanciocomunitario non prevede una voce di bilancio specifica per il FEM. La somma stanziata (500 milioni di euro l'anno) proviene da stanziamenti inizialmente decisi per altri interventi di bilancio e rimasti disponibili.

Tutte le informazione al sito: http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_agenda/c10155_it.htm